Art. 9.
  Chiunque  produce,  vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata  "Montello
e  Colli  Asolani",  vini  che  non  rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della  Repubblica  12
luglio 1963, n. 930.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 65