IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Pecorino Sardo"; Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991; Considerato che tale formaggio e' un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione; Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della denominazione di origine in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio in questione; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Pecorino Sardo" il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nei successivi articoli.