IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il
riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Pecorino
Sardo";
  Visto il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della ricordata  legge  n.  125,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991;
  Considerato   che   tale   formaggio   e'   un   prodotto   le  cui
caratteristiche    organolettiche    e     merceologiche     derivano
prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali
di preparazione esistenti nella zona di produzione;
  Ritenuto  per  i motivi esposti di accogliere la domanda presentata
dagli interessati per ottenere il riconoscimento della  denominazione
di  origine  in  quanto  rispondente  alle  effettive  esigenze della
produzione e della commercializzazione del formaggio in questione;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Pecorino
Sardo" il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati
con  il  presente   decreto   con   riguardo   alle   caratteristiche
organolettiche  e  merceologiche  derivanti  dalla zona di produzione
delimitata nei successivi articoli.