Art. 4. Sulle forme di formaggio "Pecorino Sardo" dolce e maturo devono risultare contrassegni specifici della denominazione di origine del formaggio stesso e gli estremi del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992 Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 63