Art. 4.
  Sulle  forme  di  formaggio  "Pecorino Sardo" dolce e maturo devono
risultare contrassegni specifici della denominazione di  origine  del
formaggio stesso e gli estremi del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 63