Art. 2.
  La   tipologia  della  denominazione  in  parola  e'  riservata  al
formaggio  grattugiato  avente  i  parametri  tecnici  e  tecnologici
sottospecificati:
   presenza di grassi sulla sostanza secca: non inferiore al 32%;
   eta':  non  inferiore  a nove mesi ed entro i limiti fissati dallo
standard di produzione;
   additivi: secondo legge;
   cararatteri organolettici:  conformi  alle  definizioni  stabilite
dallo standard di produzione;
   umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%;
   aspetto:  non  pulverulento  ed  omogeneo, particelle con diametro
inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;
   quantita' di crosta: non superiore al 18%;
   composizione amminoacida: specifica del "Grana Padano".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 64