Art. 2. La tipologia della denominazione in parola e' riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospecificati: presenza di grassi sulla sostanza secca: non inferiore al 32%; eta': non inferiore a nove mesi ed entro i limiti fissati dallo standard di produzione; additivi: secondo legge; cararatteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione; umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%; aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%; quantita' di crosta: non superiore al 18%; composizione amminoacida: specifica del "Grana Padano". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992 Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 64