Art. 2.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative  condizioni  di polizza presentate dalla Bayerische - Compagnia
di assicurazioni sulla vita societa' per azioni, con sede in Milano:
   1) condizioni generali di polizza;
   2) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 3%);
   3) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 2);
   4) tariffa di assicurazione  mista  a  premio  annuo  rivalutabile
(tariffa  a  tasso  tecnico  3%). I tassi di premio adottati sono gli
stessi della tariffa di cui al precedente punto 2);
   5) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa
di cui al precedente punto 4);
   6)  tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso
tecnico 3%);
   7) condizioni speciali di polizza, comprensive della  calusola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 6);
   8)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente punto 2) allorquando il premio corrisposto superi
l'importo di L. 1.000.000;
   9)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente punto 4) allorquando il premio corrisposto superi
l'importo di L. 700.000;
   10)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente punto 6) allorquando il premio corrisposto superi
l'importo di L. 5.000.000;
   11)   condizioni   generali   di   polizza   per   contratti    di
capitalizzazione finanziaria a premio unico;
   12)  tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il
pagamento di un capitale rivalutabile per operazioni collettive;
   13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 12);
   14)   regolamento   della   gestione  separata  denominata  "Fondo
Bayerische 2000";
   15)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte,
premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   16) condizioni  speciali  da  abbinare  alla  tariffa  di  cui  al
precedente punto 15);
   17)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte, a
premio unico comprese le condizioni di applicazione;
   18) condizioni  speciali  da  abbinare  alla  tariffa  di  cui  al
precedente punto 17);
   19)  tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di
invalidita'  permanente  a  premio  annuo   costante,   comprese   le
condizioni di applicazione;
   20)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 19);
   21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   22)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 21);
   23) condizioni speciali di  polizza  regolanti  la  copertura  del
rischio  di invalidita' totale e permanente da applicare ai contratti
individuali;
   24) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio  annuo
costante  o  a  premio  annuo rivalutabile, senza controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   25) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio  annuo
costante  o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   26) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   27) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso
tecnico 3% e 4%);
   29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a
tasso tecnico 3% e 4%);
   30) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile o di sesso femminile, a premio unico senza
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   31) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile  o di sesso femminile, a premio unico, con
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia  immediata,  per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico
4%);
   33)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa  a tasso
tecnico 4%);
   34) tariffa di assicurazione di rendita immediata,  per  testa  di
sesso  maschile  o  di  sesso femminile, pagabile in modo certo per i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico
4%);
   35) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente  -  testa  primaria   di   sesso   maschile   e   testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   36) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente  -  testa  primaria  di   sesso   femminile   e   testa
reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   37) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente - testa primaria  e  reversionaria  di  sesso  maschile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   38) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente - testa primaria e  reversionaria  di  sesso  femminile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   39)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  annuo,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 3% e 4%);
   40)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori a  cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 3% e 4%);
   41)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  del  valore  di  riscatto, al termine del periodo di
pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una  rendita
vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   42)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  del  valore  del riscatto, al termine del periodo di
pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una  rendita
rivalutabile  annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque
anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   43) tariffa di opzione, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile,  per  la  conversione del capitale garantito alla scadenza
contrattuale o del valore di riscatto,  al  termine  del  periodo  di
pagamento  dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita
rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i  primi  dieci
anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   44) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla  scadenza  contrattuale,  o  del  valore di riscatto previsto al
termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a  vita
intera,  in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria  di  sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile
(tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   45) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, o del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso femminile e testa reversionaria di  sesso  maschile
(tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   46)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della  rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 3% e 4%);
   47)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della  rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffa  a
tasso tecnico 3% e 4%);
   48)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%);
   49)  coefficienti  per la conversione della rendita corrisposta al
termine del differimento da semestrale ad  annuale  o  trimestrale  o
mensile;
   50) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   51) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
   52)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  3%  e  4%,  senza controassicurazione, a premio annuo
costante ed a premio annuo rivalutabile di cui  al  precedente  punto
24);
   53)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  3%  e  4%,  con  controassicurazione,  a premio annuo
costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 25);
   54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a  premio  unico,  di
cui al precedente punto 26);
   55)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  3%  e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di
cui al precedente punto 27);
   56) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  3%  e  4%, senza controassicurazione, a
premio annuo costante ed a  premio  annuo  rivalutabile,  di  cui  al
precedente punto 28);
   57)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a  premio
annuo  costante  ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente
punto 29);
   58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  3%  e  4%, senza controassicurazione, a
premio unico, di cui al precedente punto 30);
   59) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione    della    prestazione    garantita,    da   applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio
unico, di cui al precedente punto 31);
   60) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa  di  sesso
maschile  o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al
precedente punto 32);
   61) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 33);
   62) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per  i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 34);
   63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di rendita vitalizia immediata a premio unico su  un  gruppo  di  due
teste di cui ai precedenti punti 35), 36), 37), 38);
   64)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   65) condizioni di polizza regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  adottare  in  contratti  individuali  di assicurazione di
capitale differito o di rendita vitalizia differita, a  premio  annuo
rivalutabile,   allorquando   il   premio  annuo  corrisposto  supera
l'importo di L. 700.000;
   66) condizioni di polizza regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  adottare  in  contratti  individuali  di assicurazione di
capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio  unico,
allorquando  il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di L.
5.000.000;
   67) condizioni generali di polizza per  assicurazione  di  rendita
vitalizia immediata.
  In  relazione  ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti
50) e 51) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate  sub-
annuali   e'  determinato  in  senso  demografico-finanziario  e  che
pertanto si estingue nel caso di  decesso  dell'assicurato.  Pertanto
per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale
o  di  rendita,  la  societa'  dovra'  liquidare,  in caso di decesso
dell'assicurato  l'intero  premio   annuo   netto   garantito   dalla
controassicurazione.