Art. 2. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel- ative condizioni di polizza presentate dalla Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per azioni, con sede in Milano: 1) condizioni generali di polizza; 2) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 3%); 3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 2); 4) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 2); 5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 4); 6) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 3%); 7) condizioni speciali di polizza, comprensive della calusola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 6); 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 2) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 4) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 6) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 11) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico; 12) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale rivalutabile per operazioni collettive; 13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 12); 14) regolamento della gestione separata denominata "Fondo Bayerische 2000"; 15) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 16) condizioni speciali da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 15); 17) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico comprese le condizioni di applicazione; 18) condizioni speciali da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 17); 19) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' permanente a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19); 21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione; 22) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 21); 23) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidita' totale e permanente da applicare ai contratti individuali; 24) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 25) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 26) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 27) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 30) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 31) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 32) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 33) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 34) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 35) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 36) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 37) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%); 38) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 39) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 40) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 41) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 42) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore del riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 43) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 44) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 45) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 46) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 47) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 48) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 3% e 4%); 49) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile; 50) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili; 51) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili; 52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 24); 53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 25); 54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 26); 55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 27); 56) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 28); 57) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 29); 58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 30); 59) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 31); 60) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 32); 61) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 33); 62) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 34); 63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 35), 36), 37), 38); 64) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 65) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 66) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 67) condizioni generali di polizza per assicurazione di rendita vitalizia immediata. In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 50) e 51) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub- annuali e' determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Pertanto per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra' liquidare, in caso di decesso dell'assicurato l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.