Art. 2.
                          P r i o r i t a'
  1. Sono accolti con priorita' i progetti:
    a) presentati da consorzi e  societa'  consortili  di  piccole  e
medie imprese e di cooperative operanti nel settore agroalimentare;
    b)  mirati  al miglioramento della commercializzazione all'estero
di prodotti tipici nazionali di elevata qualita', in grado di  essere
adeguatamente distribuiti sui mercati esteri;
    c)  completi  anche di interventi volti a creare infrastrutture e
ad introdurre innovazioni che migliorino l'aggregazione dell'offerta,
la selezione, la presentazione e la distribuzione dei prodotti, anche
con riguardo alla ristorazione italiana all'estero;
    d)   rivolti   verso   il   Giappone,   i    Paesi    dell'Europa
extracomunitaria  e  del  Nord  America,  che mirino al rafforzamento
della  presenza  italiana  nella  distribuzione   locale   (contratti
pluriennali  di  fornitura,  contratti  di esclusiva, acquisizione di
marchi, di partecipazione in catene distributive, depositi, ecc.).