Art. 2. P r i o r i t a' 1. Sono accolti con priorita' i progetti: a) presentati da consorzi e societa' consortili di piccole e medie imprese e di cooperative operanti nel settore agroalimentare; b) mirati al miglioramento della commercializzazione all'estero di prodotti tipici nazionali di elevata qualita', in grado di essere adeguatamente distribuiti sui mercati esteri; c) completi anche di interventi volti a creare infrastrutture e ad introdurre innovazioni che migliorino l'aggregazione dell'offerta, la selezione, la presentazione e la distribuzione dei prodotti, anche con riguardo alla ristorazione italiana all'estero; d) rivolti verso il Giappone, i Paesi dell'Europa extracomunitaria e del Nord America, che mirino al rafforzamento della presenza italiana nella distribuzione locale (contratti pluriennali di fornitura, contratti di esclusiva, acquisizione di marchi, di partecipazione in catene distributive, depositi, ecc.).