Art. 3.
                         Domande e procedure
  1. Le domande di contributo, redatte su carta bollata, corredate di
una relazione illustrativa  del  progetto  e  di  un  preventivo  che
riporti  le principali voci di spesa, devono essere presentate, entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale, al Ministero del commercio con l'estero -
Direzione generale sviluppo scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma.
Copia della domanda deve essere inviata all'Istituto nazionale per il
commercio  estero  (ICE)  -  Via  Liszt,  21  -  00144  Roma  e,  per
conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  tutela  economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre,
20 - 00187 Roma.
  Piu' domande  di  uno  stesso  interessato  sono  considerate  come
un'unica domanda.
  2.  Il  Ministero  del commercio con l'estero valuta se il progetto
sia rispondente ai criteri e alle modalita' fissati  dalla  legge  20
ottobre  1990, n. 304 e dal presente decreto, nonche' se sia coerente
con le linee direttrici dell'attivita' promozionale.
  L'Istituto  nazionale  per   il   commercio   estero   esamina   la
fattibilita'    del    progetto    in   relazione   alle   specifiche
caratteristiche dei mercati esteri interessati.
  3. L'ICE, entro sessanta giorni dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande,  invia  le valutazioni di cui al comma
precedente al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  al
Ministero  del  commercio  con  l'estero  che,  entro i trenta giorni
successivi, indice, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  una
Conferenza di servizi con i predetti organismi.
  Qualora   il   progetto  riguardi  imprese  del  Mezzogiorno,  alla
Conferenza  e'  chiamato  a   partecipare   un   rappresentante   del
Dipartimento  del  Mezzogiorno, al fine di coordinare il progetto con
altre eventuali analoghe iniziative.
  La Conferenza esprime il  parere  in  merito  alla  concessione  ed
all'importo del contributo.
  4.  Il  contributo  e'  concesso  con  decreto  del  Ministero  del
commercio con l'estero nei limiti e fino ad un massimo  del  40%  del
costo   complessivo   dell'investimento,   non  eccedente,  comunque,
l'importo di lire 500 milioni.
  Con il citato decreto, il  Ministero  del  commercio  con  l'estero
trasferisce  l'intero  importo  del  contributo  all'ICE, che, previa
acquisizione della prescritta certificazione antimafia,  provvede  ad
erogare  le  somme  nella misura del 40% a titolo di anticipo e di un
successivo 50% a meta' del periodo previsto per la realizzazione  del
progetto  e  sempreche'  questo  venga  svolto  secondo  il programma
stabilito.
  La  quota  residua  e'  concessa  a  programma   ultimato,   dietro
presentazione all'ICE del rendiconto delle spese.
  E' consentita una compensazione - per una percentuale non superiore
al  15%  -  fra gli importi delle singole voci di spesa, indicate nel
preventivo.  Scostamenti  di  spesa  di  maggiore   entita',   ovvero
variazioni  che  alterino  aspetti  sostanziali  del  progetto,  sono
rimessi alla valutazione della Conferenza di servizi, di cui all'art.
3, comma 3.
  Il  beneficiario, a garanzia della realizzazione del progetto, deve
presentare, in favore dell'ICE, una fidejussione bancaria  o  polizza
assicurativa  - per l'importo che viene man mano erogato - valida sei
mesi oltre il tempo stabilito per la realizzazione del progetto.
  5. L'ICE presta l'assistenza e  la  consulenza  necessarie  per  la
realizzazione  del progetto, in funzione degli obiettivi indicati nel
programma.