Art. 3. Domande e procedure 1. Le domande di contributo, redatte su carta bollata, corredate di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo che riporti le principali voci di spesa, devono essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma. Copia della domanda deve essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Via Liszt, 21 - 00144 Roma e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. Piu' domande di uno stesso interessato sono considerate come un'unica domanda. 2. Il Ministero del commercio con l'estero valuta se il progetto sia rispondente ai criteri e alle modalita' fissati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304 e dal presente decreto, nonche' se sia coerente con le linee direttrici dell'attivita' promozionale. L'Istituto nazionale per il commercio estero esamina la fattibilita' del progetto in relazione alle specifiche caratteristiche dei mercati esteri interessati. 3. L'ICE, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, invia le valutazioni di cui al comma precedente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del commercio con l'estero che, entro i trenta giorni successivi, indice, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi con i predetti organismi. Qualora il progetto riguardi imprese del Mezzogiorno, alla Conferenza e' chiamato a partecipare un rappresentante del Dipartimento del Mezzogiorno, al fine di coordinare il progetto con altre eventuali analoghe iniziative. La Conferenza esprime il parere in merito alla concessione ed all'importo del contributo. 4. Il contributo e' concesso con decreto del Ministero del commercio con l'estero nei limiti e fino ad un massimo del 40% del costo complessivo dell'investimento, non eccedente, comunque, l'importo di lire 500 milioni. Con il citato decreto, il Ministero del commercio con l'estero trasferisce l'intero importo del contributo all'ICE, che, previa acquisizione della prescritta certificazione antimafia, provvede ad erogare le somme nella misura del 40% a titolo di anticipo e di un successivo 50% a meta' del periodo previsto per la realizzazione del progetto e sempreche' questo venga svolto secondo il programma stabilito. La quota residua e' concessa a programma ultimato, dietro presentazione all'ICE del rendiconto delle spese. E' consentita una compensazione - per una percentuale non superiore al 15% - fra gli importi delle singole voci di spesa, indicate nel preventivo. Scostamenti di spesa di maggiore entita', ovvero variazioni che alterino aspetti sostanziali del progetto, sono rimessi alla valutazione della Conferenza di servizi, di cui all'art. 3, comma 3. Il beneficiario, a garanzia della realizzazione del progetto, deve presentare, in favore dell'ICE, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa - per l'importo che viene man mano erogato - valida sei mesi oltre il tempo stabilito per la realizzazione del progetto. 5. L'ICE presta l'assistenza e la consulenza necessarie per la realizzazione del progetto, in funzione degli obiettivi indicati nel programma.