Art. 4.
                    Controlli e relazione finale
  1. a) Il beneficiario e' tenuto  a  trasmettere  al  Ministero  del
commercio  con l'estero una relazione finale e a comunicare, anche in
corso di realizzazione, le eventuali difficolta' incontrate;
    b)  l'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero  invia   al
Ministero  del commercio con l'estero una relazione sullo svolgimento
del progetto contenente le proprie valutazioni in merito ai risultati
conseguiti.
  Il Ministero del commercio con l'estero  qualora  ritenga  -  sulla
base  della valutazione fornita dall'Istituto per il commercio estero
e della relazione finale del beneficiario - che il programma  risulti
pienamente   realizzato,   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
ricevimento  della  predetta  documentazione,   autorizza   l'ICE   a
svincolare   la  fidejussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa
prestata a garanzia della realizzazione del progetto;
    c) il Ministero del commercio con l'estero puo' verificare, anche
in corso di programma, se gli obiettivi prefissati siano realizzati.
  2. In caso di mancato totale o parziale svolgimento  del  programma
il  Ministero  del  commercio  con l'estero sottoporra' una scheda di
valutazione  alla  sopracitata  Conferenza  di  servizi,  che  dovra'
deliberare  in merito all'imputabilita' del fatto all'impresa ed allo
svincolo totale  o  parziale  della  fidejussione  bancaria  o  della
polizza  assicurativa,  entro  sessanta  giorni dal ricevimento della
relazione finale.