Art. 4. Controlli e relazione finale 1. a) Il beneficiario e' tenuto a trasmettere al Ministero del commercio con l'estero una relazione finale e a comunicare, anche in corso di realizzazione, le eventuali difficolta' incontrate; b) l'Istituto nazionale per il commercio estero invia al Ministero del commercio con l'estero una relazione sullo svolgimento del progetto contenente le proprie valutazioni in merito ai risultati conseguiti. Il Ministero del commercio con l'estero qualora ritenga - sulla base della valutazione fornita dall'Istituto per il commercio estero e della relazione finale del beneficiario - che il programma risulti pienamente realizzato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, autorizza l'ICE a svincolare la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa prestata a garanzia della realizzazione del progetto; c) il Ministero del commercio con l'estero puo' verificare, anche in corso di programma, se gli obiettivi prefissati siano realizzati. 2. In caso di mancato totale o parziale svolgimento del programma il Ministero del commercio con l'estero sottoporra' una scheda di valutazione alla sopracitata Conferenza di servizi, che dovra' deliberare in merito all'imputabilita' del fatto all'impresa ed allo svincolo totale o parziale della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.