Art. 5.
             Uffici competenti e termini della procedura
  1. Del procedimento amministrativo relativo ai "progetti-pilota" e'
competente la divisione II della Direzione generale  sviluppo  scambi
del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  il  cui  dirigente e'
responsabile del procedimento stesso.
  2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata  postale,  per
il  termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 del presente decreto
fara' fede la data di presentazione all'ufficio postale.
  3.  La  concessione  del  contributo  sara'  disposta  con  decreto
ministeriale   e   di   essa   sara'   data  sollecita  comunicazione
all'interessato.  Del  mancato  accoglimento  della  richiesta  sara'
parimenti data comunicazione per iscritto.
  4.  Contro il provvedimento conclusivo del procedimento puo' essere
proposto ricorso, entro sessanta giorni  dalla  sua  comunicazione  o
dall'avvenuta   conoscenza,  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente.