Art. 5. Uffici competenti e termini della procedura 1. Del procedimento amministrativo relativo ai "progetti-pilota" e' competente la divisione II della Direzione generale sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero, il cui dirigente e' responsabile del procedimento stesso. 2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, per il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 del presente decreto fara' fede la data di presentazione all'ufficio postale. 3. La concessione del contributo sara' disposta con decreto ministeriale e di essa sara' data sollecita comunicazione all'interessato. Del mancato accoglimento della richiesta sara' parimenti data comunicazione per iscritto. 4. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento puo' essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.