Art. 2. La denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" e' riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio fresco a pasta filata prodotto durante tutto l'anno in caseifici ubicati nel territorio delimitato ai sensi dell'art. 6, esclusivamente con latte intero di bufala proveniente dagli allevamenti della stessa area.