Art. 2.
   La  denominazione  di  origine  "Mozzarella  di bufala campana" e'
riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:  formaggio
fresco  a  pasta  filata  prodotto  durante tutto l'anno in caseifici
ubicati   nel   territorio   delimitato   ai   sensi   dell'art.   6,
esclusivamente   con   latte   intero  di  bufala  proveniente  dagli
allevamenti della stessa area.