Art. 3.
  Gli studenti iscritti alla facolta' di magistero prima dell'entrata
in  vigore  del presente decreto, continuano nei loro studi e sino al
loro completamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 5 marzo 1992
                                                  Il rettore: SCHIPPA