Art. 3.
  Pure  con  le  modalita' di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.
  Inoltre, sempre alle stesse scadenze e  con  le  stesse  modalita',
verra'  riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese,
un importo forfettario annuo di L. 2.000.000.
  La prima  provvista  fondi  sara'  effettuata  con  riferimento  al
pagamento   degli   interessi  annuali  di  scadenza  7  marzo  1992,
comprensiva anche di detto compenso.