Art. 5.
  In  relazione  ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque
anni dalla data di scadenza del pagamento e  per  il  capitale  dieci
anni  dalla  data  stabilita  per  il  rimborso,  i  fondi  in valuta
eventualmente non utilizzati e restituiti dal "Fiscal Agent"  saranno
messi a disposizione del Ministero del tesoro.
  La  Banca  d'Italia,  su  richiesta  del  Ministero  del  tesoro  -
Direzione generale del Tesoro, provvedera' a negoziare contro lire  i
fondi  in  ECU  non  utilizzati  e a versare il relativo controvalore
all'entrata del bilancio statale.