Art. 2.
  Le  ditte  produttrici  ed  imbottigliatrici  interessate  dovranno
presentare  apposita  richiesta  alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di  Firenze  sopra  citata  precisando  il
quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la
capacita' dei contenitori.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 aprile 1992
                                               Il Ministro
                                     dell'agricoltura e delle foreste
                                                  GORIA
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
          BODRATO