Art. 2. Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacita' dei contenitori. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO