IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.  791,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1986, n. 46, con il quale,
all'art. 10, si autorizza il  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  ad  intervenire per la riattazione, riparazione e
ricostruzione degli edifici danneggiati dai  terremoti  del  dicembre
1985-gennaio 1986;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  713/FPC/ZA  del  28  marzo 1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986, con  la
quale,  nel  disporre le misure per gli interventi di riattazione nei
comuni della Sicilia orientale colpiti dai sismi in argomento,  viene
individuato anche il comune di Santa Venerina come beneficiario delle
provvidenze, in quanto danneggiato;
  Visto  il comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
con il quale e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per
l'anno 1992 e lire 15 miliardi per l'anno 1993 per  il  completamento
degli  interventi  di  recupero  edilizio  e  di  ricostruzione degli
edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 1984, 1985 e
1986 della Sicilia orientale;
  Vista la nota del 24 marzo 1992, n. 3055, con la quale il comune di
Santa  Venerina  ha  richiesto  l'intervento  del  Ministro  per   il
coordinamento della protezione civile per il finanziamento dei lavori
di  ripristino  della  chiesa di Dagala del Re, danneggiata dal sisma
del dicembre 1985 e gennaio 1986, per un importo di lire 800 milioni;
  Vista la nota del 30 marzo 1992, n. 267/92, con la quale  la  curia
vescovile  di  Acireale in provincia di Catania ha richiesto di poter
beneficiare direttamente dell'assegnazione della  suddetta  somma  di
lire    800    milioni   stante   l'impossibilita'   del   competente
provveditorato  regionale  alle  opere  pubbliche  della  Sicilia   a
realizzare gli interventi con la celerita' che i medesimi richiedono;
  Tenuto  conto  che  l'adozione  di  tale  procedura, proprio per le
difficolta' palesate dal citato provveditorato regionale  alle  opere
pubbliche,  si  e' resa necessaria per analoghi interventi su edifici
di culto in comune di Zafferana Etnea in provincia di Catania;
  Ravvisata la necessita' di dare immediato avvio agli interventi  in
argomento;
  Ritenuto  di dover accogliere la richiesta della curia vescovile di
Acireale in provincia di Catania  di  poter  gestire  direttamente  i
lavori in argomento;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, tra le altre si cita, in particolare, il  decreto  legislativo
18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e  successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865, n.
2359, e successive integrazioni e modifiche, nonche' la  legislazione
regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni
di cui alla presente ordinanza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  ripristino  della chiesa Dagala del Re di
Santa Venerina in  provincia  di  Catania  e'  assegnata  alla  curia
vescovile  di  Acireale  in  provincia  di  Catania  la  somma  di L.
800.000.000.