IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, con il quale, all'art. 10, si autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad intervenire per la riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti del dicembre 1985-gennaio 1986; Vista la propria ordinanza n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986, con la quale, nel disporre le misure per gli interventi di riattazione nei comuni della Sicilia orientale colpiti dai sismi in argomento, viene individuato anche il comune di Santa Venerina come beneficiario delle provvidenze, in quanto danneggiato; Visto il comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, con il quale e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 15 miliardi per l'anno 1993 per il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 1984, 1985 e 1986 della Sicilia orientale; Vista la nota del 24 marzo 1992, n. 3055, con la quale il comune di Santa Venerina ha richiesto l'intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile per il finanziamento dei lavori di ripristino della chiesa di Dagala del Re, danneggiata dal sisma del dicembre 1985 e gennaio 1986, per un importo di lire 800 milioni; Vista la nota del 30 marzo 1992, n. 267/92, con la quale la curia vescovile di Acireale in provincia di Catania ha richiesto di poter beneficiare direttamente dell'assegnazione della suddetta somma di lire 800 milioni stante l'impossibilita' del competente provveditorato regionale alle opere pubbliche della Sicilia a realizzare gli interventi con la celerita' che i medesimi richiedono; Tenuto conto che l'adozione di tale procedura, proprio per le difficolta' palesate dal citato provveditorato regionale alle opere pubbliche, si e' resa necessaria per analoghi interventi su edifici di culto in comune di Zafferana Etnea in provincia di Catania; Ravvisata la necessita' di dare immediato avvio agli interventi in argomento; Ritenuto di dover accogliere la richiesta della curia vescovile di Acireale in provincia di Catania di poter gestire direttamente i lavori in argomento; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, tra le altre si cita, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche, nonche' la legislazione regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni di cui alla presente ordinanza; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di ripristino della chiesa Dagala del Re di Santa Venerina in provincia di Catania e' assegnata alla curia vescovile di Acireale in provincia di Catania la somma di L. 800.000.000.