Art. 2. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. L'affidamento dei lavori potra' avvenire anche mediante trattativa privata, con impresa singola o in raggruppamento temporaneo, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque non inferiore a cinque, oppure previa ogni piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge. L'ente attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione dei progetti di cui al successivo art. 3.