Art. 2.
  Gli  interventi  di  cui  al  precedente  art. 1 sono dichiarati di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
  L'affidamento dei lavori potra' avvenire anche mediante  trattativa
privata,  con  impresa singola o in raggruppamento temporaneo, previa
gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque  non
inferiore a cinque, oppure previa ogni piu' celere procedura, a norma
delle vigenti disposizioni di legge.
  L'ente  attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori
entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione  dei  progetti
di cui al successivo art. 3.