Art. 4.
  L'onere  di  L.  800.000.000 di cui al precedente art. 1 e' posto a
carico del Fondo per  la  protezione  civile  a  valere  sulla  quota
relativa all'anno 1992 dello stanziamento di cui al comma 6 dell'art.
8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 aprile 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA