Art. 4. L'onere di L. 800.000.000 di cui al precedente art. 1 e' posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulla quota relativa all'anno 1992 dello stanziamento di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 1992 Il Ministro: CAPRIA