Art. 6.
  Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina dei
collaudatori.  All'uopo  viene accantonata la somma necessaria con la
quale il  Dipartimento  provvedera'  direttamente  alla  liquidazione
delle parcelle ai collaudatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 aprile 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA