Art. 6. Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina dei collaudatori. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvedera' direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 1992 Il Ministro: CAPRIA