Art. 5.
  L'onere  complessivo  per  la  realizzazione  delle  opere  di  cui
all'art. 1, ammontante a L. 900.000.000, verra' posto  a  carico  del
Fondo  per  la protezione civile a valere sulle disponibilita' di cui
all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194.