Art. 5. L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 900.000.000, verra' posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194.