Art. 10.
        Attivita' di ricerca scientifica e di sperimentazione
  L'Ente  gestore  promuove  ricerche  e  sperimentazioni  a  livello
generale e settoriale nel proprio territorio.
  Al fine di svolgere attivita' scientifica gli enti di ricerca  e  i
singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma;
i  luoghi  e  i  tempi  di  attivita',  le eventuali installazioni di
apparecchiature,  illustrando  particolarmente  le   operazioni   che
potrebbero incidere sull'assetto naturalistico.
  L'ente  gestore  concede l'autorizzazione, tenuto conto del rilievo
scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.