Art. 10. Attivita' di ricerca scientifica e di sperimentazione L'Ente gestore promuove ricerche e sperimentazioni a livello generale e settoriale nel proprio territorio. Al fine di svolgere attivita' scientifica gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma; i luoghi e i tempi di attivita', le eventuali installazioni di apparecchiature, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto naturalistico. L'ente gestore concede l'autorizzazione, tenuto conto del rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.