Art. 4. Norme generali di salvaguardia Le misure di salvaguardia vigenti in tali aree dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati, nei piani territoriali della regione e della provincia nonche' nei piani di sviluppo delle comunita' montane. Fatta salva la disciplina nazionale e regionale in ciascuna materia, sull'intero territorio del Parco e' vietato: a) aprire e coltivare cave e miniere, nonche' attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti; b) circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrozzabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari ai lavori agro-silvo-pastorali ed a quelli utilizzati ai fini di protezione civile; c) utilizzare elicotteri salvo che per interventi di sorveglianza, soccorso, pubblica utilita' e, previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco, per lavori pubblici e privati; d) esercitare l'attivita' venatoria. Al di fuori dell'area di riserva integrale, ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico l'ente puo' prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi, e reintroduzioni sulla base di piani di gestione faunistica in osservanza dell'art. 11 della citata legge n. 394/1991. Gli interventi devono avvenire per iniziativa e sotto diretta responsabilita' e sorveglianza dell'amministrazione del Parco e sono affidati prioritariamente ai residenti; e) introdurre nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attivita' agro-zootecniche; f) effettuare la raccolta della fauna minore, delle singolarita' geologiche, mineralogiche e di reperti archeologici. La raccolta puo' essere autorizzata dall'amministrazione del Parco esclusivamente a fini didattici e scientifici; g) raccogliere e danneggiare specie vegetali spontanee, fatti salvi gli interventi agro-silvo-pastorali. L'amministrazione del Parco disciplinera' con regolamento la raccolta delle specie vegetali; h) accendere fuochi con l'esclusione degli abbruciamenti connessi alle lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate; i) abbandonare rifiuti; l) modificare il regime delle acque. Gli interventi migliorativi connessi con l'attivita' agricola e zootecnica, con la gestione della risorsa idropotabile e con la conservazione dell'attuale assetto idrogeologico sono consentiti, previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco; m) installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto dell'energia nonche' per le telecomunicazioni, fatti salvi quelli necessari all'attivita' di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e le connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti; n) aprire nuove strade. L'apertura di piste e di impianti a fune (palorci) finalizzati al trasporto di materiali e' consentita per motivi eccezionali previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco; o) introdurre cani nell'area di riserva integrale. Nelle aree B e C e' vietato introdurre cani senza guinzaglio con esclusione dei cani da traccia del personale di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni; p) apporre segnaletica pubblicitaria. L'attivita' di pesca, al di fuori della riserva naturale integrale, e' consentita sulla base di appositi piani e delle specifiche modalita' disposti dall'amministrazione del Parco. Inoltre le aree interne al Parco, di cui al precedente art. 3, in relazione alle diverse caratteristiche e valori ambientali ed alla situazione della proprieta' ed alle forme di tutela gia' esistenti, sono soggette a differenti regimi di salvaguardia, come specificato nei successivi articoli 5, 6, 7 e 8.