Art. 4.
                   Norme generali di salvaguardia
  Le  misure  di  salvaguardia  vigenti  in tali aree dovranno essere
recepite dagli strumenti  urbanistici  dei  comuni  interessati,  nei
piani  territoriali della regione e della provincia nonche' nei piani
di sviluppo delle comunita' montane.
  Fatta  salva  la  disciplina  nazionale  e  regionale  in  ciascuna
materia, sull'intero territorio del Parco e' vietato:
    a) aprire e coltivare cave e miniere, nonche' attivare discariche
per qualsiasi tipo di rifiuti;
    b)  circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade
carrozzabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta  eccezione
per  i  mezzi  necessari  ai  lavori agro-silvo-pastorali ed a quelli
utilizzati ai fini di protezione civile;
    c)  utilizzare   elicotteri   salvo   che   per   interventi   di
sorveglianza,  soccorso,  pubblica  utilita' e, previa autorizzazione
dell'amministrazione del Parco, per lavori pubblici e privati;
    d) esercitare l'attivita' venatoria.
  Al  di  fuori  dell'area  di  riserva  integrale,   ai   fini   del
mantenimento   dell'equilibrio   faunistico   l'ente  puo'  prevedere
eventuali prelievi faunistici, eventuali  abbattimenti  selettivi,  e
reintroduzioni   sulla  base  di  piani  di  gestione  faunistica  in
osservanza  dell'art.  11  della  citata  legge  n.   394/1991.   Gli
interventi   devono   avvenire   per   iniziativa   e  sotto  diretta
responsabilita' e sorveglianza dell'amministrazione del Parco e  sono
affidati prioritariamente ai residenti;
    e)   introdurre   nuove   specie   animali  e  vegetali  estranee
all'ambiente  naturale  fatti  salvi  gli  interventi  connessi  alla
normale conduzione delle attivita' agro-zootecniche;
    f)  effettuare la raccolta della fauna minore, delle singolarita'
geologiche, mineralogiche e di reperti archeologici. La raccolta puo'
essere autorizzata dall'amministrazione del  Parco  esclusivamente  a
fini didattici e scientifici;
    g)  raccogliere  e  danneggiare  specie vegetali spontanee, fatti
salvi  gli  interventi  agro-silvo-pastorali.  L'amministrazione  del
Parco   disciplinera'   con  regolamento  la  raccolta  delle  specie
vegetali;
    h) accendere fuochi con l'esclusione degli abbruciamenti connessi
alle lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno  100
metri di distanza dalle aree boscate;
    i) abbandonare rifiuti;
    l)  modificare il regime delle acque. Gli interventi migliorativi
connessi con l'attivita' agricola e zootecnica, con la gestione della
risorsa idropotabile e  con  la  conservazione  dell'attuale  assetto
idrogeologico      sono     consentiti,     previa     autorizzazione
dell'amministrazione del Parco;
    m) installare nuovi impianti per la produzione  ed  il  trasporto
dell'energia  nonche'  per  le  telecomunicazioni, fatti salvi quelli
necessari all'attivita' di soccorso, di  vigilanza,  di  monitoraggio
ambientale  e le connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti
esistenti;
    n) aprire nuove strade. L'apertura di piste e di impianti a  fune
(palorci)  finalizzati  al  trasporto  di materiali e' consentita per
motivi eccezionali  previa  autorizzazione  dell'amministrazione  del
Parco;
    o) introdurre cani nell'area di riserva integrale. Nelle aree B e
C e' vietato introdurre cani senza guinzaglio con esclusione dei cani
da  traccia  del  personale di vigilanza nell'esercizio delle proprie
funzioni;
    p) apporre segnaletica pubblicitaria.
  L'attivita' di pesca, al di fuori della riserva naturale integrale,
e' consentita  sulla  base  di  appositi  piani  e  delle  specifiche
modalita' disposti dall'amministrazione del Parco.
  Inoltre  le  aree interne al Parco, di cui al precedente art. 3, in
relazione alle diverse caratteristiche e valori  ambientali  ed  alla
situazione  della  proprieta' ed alle forme di tutela gia' esistenti,
sono soggette a differenti regimi di salvaguardia,  come  specificato
nei successivi articoli 5, 6, 7 e 8.