Art. 7. Area di protezione Vengono continuate e favorite, secondo gli usi tradizionali, le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' quelle agrituristiche ricettive autorizzate dall'amministrazione del Parco purche' compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacita' di carico dei sistemi naturali. E' consentita l'attivita' artigianale e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonche' gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo come previsto dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, purche' compatibili con le finalita' di cui all'art. 1.