Art. 7.
                         Area di protezione
  Vengono  continuate  e  favorite,  secondo gli usi tradizionali, le
attivita'   agro-silvo-pastorali,   nonche'   quelle   agrituristiche
ricettive   autorizzate   dall'amministrazione   del   Parco  purche'
compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacita' di  carico
dei sistemi naturali.
  E'  consentita  l'attivita'  artigianale  e  la realizzazione delle
infrastrutture strettamente necessarie,  nonche'  gli  interventi  di
manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  restauro  e  di risanamento
conservativo come previsto dalle norme tecniche di  attuazione  degli
strumenti  urbanistici  vigenti, purche' compatibili con le finalita'
di cui all'art. 1.