Art. 8. Aree di promozione economica e sociale Sono classificate come "aree di promozione economica e sociale" gli spazi "abitati", dove gli insediamenti storici possono essere restaurati nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali, per la promozione della vita delle collettivita' locali in stretta armonia e coesistenza con le attivita' del Parco. Sono ammesse e regolamentate le attivita' turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco, nonche' cambi di destinazione d'uso, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nell'ambito dei centri abitati con le loro cornici naturali, sono consentiti gli interventi previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme edilizie di attuazione ed e' possibile realizzare aree attrezzate ai fini della fruizione turistica. Nell'ambito degli alpeggi e delle altre strutture che ricadono nelle aree di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e fino all'approvazione del piano del Parco, si applicano le norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli ampliamenti sono ammessi anche attraverso l'accorpamento di piu' fabbricati nel rigoroso rispetto delle tipologie e dei materiali locali. La ulteriore precisazione di tali aree viene proposta dalle amministrazioni comunali e sottoposta al parere della regione. Il Ministero dell'ambiente, in sede di approvazione, indichera' modalita' e proce- dure per la realizzazione degli interventi. Tali individuazioni dovranno tenere conto delle relazioni con le aree contigue.