Art. 8.
               Aree di promozione economica e sociale
  Sono classificate come "aree di promozione economica e sociale" gli
spazi   "abitati",  dove  gli  insediamenti  storici  possono  essere
restaurati nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali,
per la promozione della vita delle collettivita'  locali  in  stretta
armonia e coesistenza con le attivita' del Parco.
  Sono  ammesse  e regolamentate le attivita' turistiche e ricreative
finalizzate ad un corretto  utilizzo  del  Parco,  nonche'  cambi  di
destinazione  d'uso,  nel rispetto di quanto previsto al punto d) del
comma 2 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  Nell'ambito dei centri abitati con le loro cornici  naturali,  sono
consentiti  gli interventi previsti dai vigenti strumenti urbanistici
e dalle norme edilizie di attuazione ed e' possibile realizzare  aree
attrezzate ai fini della fruizione turistica.
  Nell'ambito  degli  alpeggi  e  delle  altre strutture che ricadono
nelle  aree  di  cui  ai  precedenti  articoli   6   e   7   e   fino
all'approvazione del piano del Parco, si applicano le norme stabilite
dagli  strumenti  urbanistici  vigenti.  Gli ampliamenti sono ammessi
anche attraverso  l'accorpamento  di  piu'  fabbricati  nel  rigoroso
rispetto  delle  tipologie  e  dei  materiali  locali.  La  ulteriore
precisazione  di  tali  aree  viene  proposta  dalle  amministrazioni
comunali   e   sottoposta  al  parere  della  regione.  Il  Ministero
dell'ambiente, in sede di approvazione, indichera' modalita' e proce-
dure per  la  realizzazione  degli  interventi.  Tali  individuazioni
dovranno tenere conto delle relazioni con le aree contigue.