IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma  7,  della  stessa  legge
devono essere stabilite le condizioni e le modalita' di utilizzazione
dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite
e  di  sottozone  per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita  (D.O.C.G.)  e  a  denominazione  di  origine   controllata
(D.O.C.),
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Utilizzazione di menzioni geografiche aggiuntive
  1.   Nella   designazione   e   nella   presentazione  dei  vini  a
denominazione di origine  controllata  e  garantita  (D.O.C.G.)  e  a
denominazione    di   origine   controllata   (D.O.C.)   e'   ammessa
l'utilizzazione  dei  nomi  di   comuni,   di   frazioni,   di   zone
amministrativamente  definite  o  di  sottozone da delimitare. I nomi
geografici aggiuntivi non devono ripetere i nomi delle  denominazioni
di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome
geografico  gia'  attribuito  ad  un  vino  ad indicazione geografica
tipica (I.G.T.).
  2. La lista delle menzioni  geografiche  consentite  ai  sensi  del
comma  1,  proposta  dai  consorzi volontari di tutela o dai consigli
interprofessionali, rispettivamente previsti dagli articoli 19  e  20
della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, nonche' dalle regioni e prov-
ince autonome ovvero dagli interessati, e' inserita nei  disciplinari
di produzione dei relativi vini D.O.C.G. e D.O.C.