IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini"; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della stessa legge devono essere stabilite le condizioni e le modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.), Decreta: Art. 1. Utilizzazione di menzioni geografiche aggiuntive 1. Nella designazione e nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e' ammessa l'utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite o di sottozone da delimitare. I nomi geografici aggiuntivi non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome geografico gia' attribuito ad un vino ad indicazione geografica tipica (I.G.T.). 2. La lista delle menzioni geografiche consentite ai sensi del comma 1, proposta dai consorzi volontari di tutela o dai consigli interprofessionali, rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonche' dalle regioni e prov- ince autonome ovvero dagli interessati, e' inserita nei disciplinari di produzione dei relativi vini D.O.C.G. e D.O.C.