Art. 3. Condizioni per l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive 1. Le menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere utilizzate alle seguenti condizioni: a) che vengono indicate all'atto della denuncia dei vigneti; b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle uve, le quali devono essere prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione; c) che il vino cosi' designato sia interamente prodotto con le uve derivate dalla localita' geografica designata, senza possibilita' di assemblaggio con vini appartenenti alla medesima denominazione; d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di presentazione e di designazione. 2. Ove nello stesso territorio sussistano piu' denominazioni di origine per le quali i produttori possono esercitare rivendicazione opzionale o congiunta, e' consentito l''utilizzo del nome geografico aggiuntivo per una soltanto tra le denominazioni stesse. Puo' essere consentito l'utilizzo del nome geografico aggiuntivo per piu' denominazioni di origine in casi eccezionali, quando risulti dimostrato il carattere tradizionale di tale utilizzo.