Art. 3.
                      Condizioni per l'utilizzo
                delle menzioni geografiche aggiuntive
  1.  Le  menzioni  geografiche  aggiuntive  di  cui  all'art.  1 del
presente decreto possono essere utilizzate alle seguenti condizioni:
    a) che vengono indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
    b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle uve,  le
quali  devono  essere  prese  in  carico separatamente negli appositi
registri di cantina ai fini della vinificazione;
    c) che il vino cosi' designato sia interamente  prodotto  con  le
uve derivate dalla localita' geografica designata, senza possibilita'
di assemblaggio con vini appartenenti alla medesima denominazione;
    d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa
nazionale   e   comunitaria   in   materia   di  presentazione  e  di
designazione.
  2. Ove nello stesso territorio  sussistano  piu'  denominazioni  di
origine  per  le quali i produttori possono esercitare rivendicazione
opzionale o congiunta, e' consentito l''utilizzo del nome  geografico
aggiuntivo  per una soltanto tra le denominazioni stesse. Puo' essere
consentito  l'utilizzo  del  nome  geografico  aggiuntivo  per   piu'
denominazioni   di   origine  in  casi  eccezionali,  quando  risulti
dimostrato il carattere tradizionale di tale utilizzo.