Art. 7
Per i contratti in corso al 1o maggio 1992 che verranno a scadere nel
corso  dello  stesso  mese, le imprese, qualora non siano in grado di
rilasciare nel termine  indicato  dall'art.  16  del  regolamento  di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il
contrassegno  dietro  versamento  del  nuovo  premio risultante dalle
tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno  rilasciare
detti  documenti  anche  successivamente, purche' entro trenta giorni
dalla data di scadenza del  premio.  In  tal  caso,  continueranno  a
valere,  fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli gia' rilasciati
per il periodo assicurativo  antecedente  e  l'assicuratore  restera'
obbligato  in  base  a  questi ultimi documenti anche oltre i termini
stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento  fino  alle  ore  24  del
trentesimo  giorno  successivo  alla  suddetta  data  di scadenza del
premio.