LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 32 del 18 dicembre 1991; Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 marzo 1991 che ha stabilito, tra l'altro, il rimborso anche degli oneri aggiuntivi che si formano per effetto del tempo intercorrente tra l'accertamento degli oneri straordinari e il loro effettivo rimborso; Visto il provvedimento CIP n. 3 del 26 febbraio 1992; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33, secondo punto; Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989 trasmessa con nota n. 631385 del 7 aprile 1992 con cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'Enel, al 31 dicembre 1991, derivanti dalle decisioni assunte in materia di energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti a imprese appaltatrici dell'Enel; Visto l'accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'industria e l'Enel in data 10 aprile 1991; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzando le disponibilita' del conto per il rimborso all'Enel degli oneri straordinari, corrispondera' all'Enel come dalla relazione citata in premessa: a) l'importo di 38.059 milioni di lire; b) l'importo complessivo di 659.269,5 milioni di lire da riservare alle imprese di cui all'allegata tabella. 2) Resta confermato quanto previsto al punto 2) del provvedimento CIP n. 3/92 con esclusione della data di decorrenza degli interessi relativi all'importo di L. 38.059 milioni di lire da corrispondere all'Enel, che viene fissata al 1 gennaio 1992. 3) L'autorizzazione a trattenere il 50% dell'importo della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico applicata dall'Enel alla propria utenza, gia' prevista al punto 2) del provvedimento CIP n. 11/1990, e' prorogata fino all'integrale rimborso degli oneri straordinari accertati in favore dell'Enel e delle imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Roma, 22 aprile 1992 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO