LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e'
stata  istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del  28
marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 32 del 18 dicembre 1991;
  Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 marzo 1991 che ha stabilito,
tra  l'altro, il rimborso anche degli oneri aggiuntivi che si formano
per effetto del tempo intercorrente tra  l'accertamento  degli  oneri
straordinari e il loro effettivo rimborso;
  Visto il provvedimento CIP n. 3 del 26 febbraio 1992;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33, secondo punto;
  Vista  la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale
23 gennaio 1989 trasmessa con nota n. 631385 del 7  aprile  1992  con
cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'Enel, al
31  dicembre  1991,  derivanti  dalle decisioni assunte in materia di
energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti a imprese appaltatrici
dell'Enel;
  Visto  l'accordo  di   programma   stipulato   tra   il   Ministero
dell'industria e l'Enel in data 10 aprile 1991;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1)  La  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico utilizzando le
disponibilita'  del  conto  per  il  rimborso  all'Enel  degli  oneri
straordinari,  corrispondera' all'Enel come dalla relazione citata in
premessa:
    a) l'importo di 38.059 milioni di lire;
    b)  l'importo  complessivo  di  659.269,5  milioni  di  lire   da
riservare alle imprese di cui all'allegata tabella.
  2)  Resta  confermato quanto previsto al punto 2) del provvedimento
CIP n. 3/92 con esclusione della data di decorrenza  degli  interessi
relativi  all'importo  di  L. 38.059 milioni di lire da corrispondere
all'Enel, che viene fissata al 1› gennaio 1992.
  3)  L'autorizzazione  a  trattenere  il  50%   dell'importo   della
maggiorazione   straordinaria   del  sovrapprezzo  termico  applicata
dall'Enel  alla  propria  utenza,  gia'  prevista  al  punto  2)  del
provvedimento   CIP  n.  11/1990,  e'  prorogata  fino  all'integrale
rimborso degli oneri straordinari accertati  in  favore  dell'Enel  e
delle  imprese  appaltatrici  ai  sensi  dell'art.  33  della legge 9
gennaio 1991, n. 9.
   Roma, 22 aprile 1992
                      Il Ministro dell'industria, del commercio
                    e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                     BODRATO