Art. 2.
  All'onere   derivante   dall'attuazione  della  presente  ordinanza
previsto in lire 260 milioni si provvede a carico del  Fondo  per  la
protezione  civile  a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 aprile 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA