Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza previsto in lire 260 milioni si provvede a carico del Fondo per la protezione civile a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 1992 Il Ministro: CAPRIA