IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che le somme di cui al sopracitato art. 1 del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite e che, pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di alcuni dissesti idrogeologici, che si
appalesa improcrastinabile, e' necessario fare ricorso  alla  residua
disponibilita'  dell'assegnazione  di  cui all'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
fra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 2242  del  26  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992 concernente misure dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  eseguito il 18 giugno 1987 dal
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
un  diffuso  stato  di  pericolo  incombente  in  due  frazioni   del
territorio  comunale  e  precisamente in frazione Casabona e frazione
Montalto;
  Vista la nota n. 1064 del 25  marzo  1992  del  comune  di  Rionero
Sannitico  con  la  quale  viene  rappresentata  la  necessita' di un
intervento immediato nella frazione  Montalto  che  assume  carattere
prioritario rispetto alla frazione Casabona a causa di un progressivo
aggravamento del movimento franoso, quantificando in L. 3.861.000.000
il costo preventivo del risanamento, comprendente un primo intervento
pari  a  lire  1.200.000.000  per  l'eliminazione  del piu' immediato
pericolo incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato
intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e,  in  particolare,  all'art. 3 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di cui in premessa nella frazione Montalto e'
assegnata al comune di Rionero Sannitico la soma di L. 1.200.000.000.