IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopracitato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite e che, pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, e' necessario fare ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992 concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 18 giugno 1987 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente in due frazioni del territorio comunale e precisamente in frazione Casabona e frazione Montalto; Vista la nota n. 1064 del 25 marzo 1992 del comune di Rionero Sannitico con la quale viene rappresentata la necessita' di un intervento immediato nella frazione Montalto che assume carattere prioritario rispetto alla frazione Casabona a causa di un progressivo aggravamento del movimento franoso, quantificando in L. 3.861.000.000 il costo preventivo del risanamento, comprendente un primo intervento pari a lire 1.200.000.000 per l'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa nella frazione Montalto e' assegnata al comune di Rionero Sannitico la soma di L. 1.200.000.000.