Art. 5.
  Il  Ministro  per  il   coordinamento   della   protezione   civile
provvedera' alla nomina della commissione di collaudo.
  All'uopo  viene  accantonata  la  somma  necessaria con la quale il
Dipartimento  provvedera'  direttamente   alla   liquidazione   delle
parcelle dei collaudatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 aprile 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA