IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE); Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee in data 28 maggio 1991 relativa a talune misure di aiuti adottate a beneficio delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 26 novembre 1991 concernente il coordinamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia; Attesa la necessita' di differenziare la misura dell'interesse a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria; Attesa l'esigenza di fissare, ai fini del calcolo dell'intensita' lorda dell'aiuto, la misura del contributo in conto interessi riconosciuto agli operatori in quanto beneficiari dei finanziamenti agevolati; Attesa altresi' l'esigenza di determinare, sempre per il calcolo dell'intensita' lorda dell'aiuto, il tasso di attualizzazione del predetto contributo; Ritenuta l'urgenza; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono cosi' determinati: a) 7%: per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attivita' turistico-alberghiere, nonche' alle altre attivita' economiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della suddetta legge 29 gennaio 1986, n. 26. Tale tasso sara' ridotto al 6% per le imprese che non abbiano un numero di dipendenti superiore alle 250 unita' ed un fatturato non superiore a 30 miliardi di lire ed al 5% per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 50 unita' ed un fatturato non superiore a 7,5 miliardi di lire; b) 5%: per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare. Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di finanziamento stipulati a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.