Art. 2.
  La   misura   del  contributo  in  conto  interessi  percepito  sui
finanziamenti a valere sul Fondo di rotazione di cui  alla  legge  18
ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, e' pari
alla  differenza  tra  il tasso di riferimento fissato per il settore
industriale vigente alla  data  della  delibera  di  concessione  dei
finanziamenti e i tassi agevolati di cui al precedente art. 1.
  Ai  fini  del calcolo dell'intensita' lorda dell'aiuto, il tasso di
attualizzazione del contributo di cui al precedente comma, e' pari al
costo di provvista indicato  nei  decreti  ministeriali  relativi  ai
tassi  di  riferimento  per  il settore industriale vigente alla data
della delibera di concessione dei finanziamenti.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 20 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 101