Art. 2. La misura del contributo in conto interessi percepito sui finanziamenti a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, e' pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore industriale vigente alla data della delibera di concessione dei finanziamenti e i tassi agevolati di cui al precedente art. 1. Ai fini del calcolo dell'intensita' lorda dell'aiuto, il tasso di attualizzazione del contributo di cui al precedente comma, e' pari al costo di provvista indicato nei decreti ministeriali relativi ai tassi di riferimento per il settore industriale vigente alla data della delibera di concessione dei finanziamenti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 1992 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992 Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 101