IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede poteri di indirizzo e di coordinamento in materia di pubblico impiego con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento; Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente le procedure di reclutamento; Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il reclutamento di lavoratori tramite liste di collocamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1991, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, che prevedono le modalita' di svolgimento di concorsi unici; Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che estende al reclutamento dei lavoratori a tempo parziale la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno; Visto il "Protocollo d'intesa" relativo al piano di "Rinascita Sardegna" sottoscritto in data 19 dicembre 1990 dal Governo e dal presidente della regione autonoma della Sardegna ed in particolare l'art. 5 con il quale il Governo si e' impegnato ad equiparare gli standards qualitativi e quantitativi dei servizi della pubblica amministrazione ai livelli medi-nazionali mediante il riequilibrio delle risorse umane e la promozione di progetti speciali finalizzati al recupero di efficienza e produttivita'; Considerata, pertanto, l'esigenza di provvedere con urgenza al reclutamento di personale per i profili professionali di qualifiche funzionali per i posti vacanti negli organici degli uffici delle amministrazioni statali ubicati in Sardegna; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 13 che prevede la competenza di commissari di Governo a sovraintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle regioni e al loro coordinamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna ed in particolare gli articoli 29 e 30; Decreta: Art. 1. Il rappresentante del Governo nella regione autonoma della Sardegna e' delegato per un periodo di anni tre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e con le pro- cedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 10 giugno 1986 - in conformita' alla legislazione vigente - a: bandire concorsi, anche a livello provinciale, per profili professionali omogenei di qualifiche funzionali per i posti vacanti negli organici degli uffici periferici dei Ministeri ubicati nell'isola; nominare le commissioni esaminatrici; approvare le singole graduatorie di merito; assegnare i vincitori dei concorsi alle amministrazioni interessate.