IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077;
  Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 27 della legge 29  marzo  1983,  n.  93,  che  prevede
poteri di indirizzo e di coordinamento in materia di pubblico impiego
con  particolare  riferimento  all'individuazione  dei  fabbisogni di
personale e alla programmazione del relativo reclutamento;
  Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n.  93,  concernente  le
procedure di reclutamento;
  Visto  l'art.  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il reclutamento di  lavoratori
tramite liste di collocamento;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio
1991, con il quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha
delegato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  ad esercitare le
funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 18 agosto 1986, che prevedono le modalita' di svolgimento  di
concorsi unici;
  Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che estende al
reclutamento  dei lavoratori a tempo parziale la normativa vigente in
materia di reclutamento di personale a tempo pieno;
  Visto il "Protocollo d'intesa"  relativo  al  piano  di  "Rinascita
Sardegna"  sottoscritto  in  data  19 dicembre 1990 dal Governo e dal
presidente della regione autonoma della Sardegna  ed  in  particolare
l'art.  5  con  il quale il Governo si e' impegnato ad equiparare gli
standards qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  della  pubblica
amministrazione  ai  livelli  medi-nazionali mediante il riequilibrio
delle risorse umane e la promozione di progetti speciali  finalizzati
al recupero di efficienza e produttivita';
  Considerata,  pertanto,  l'esigenza  di  provvedere  con urgenza al
reclutamento di personale per i profili professionali  di  qualifiche
funzionali  per  i  posti  vacanti  negli organici degli uffici delle
amministrazioni statali ubicati in Sardegna;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art.  13
che  prevede  la competenza di commissari di Governo a sovraintendere
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle  regioni  e
al loro coordinamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.
250,  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale per la
Sardegna ed in particolare gli articoli 29 e 30;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il rappresentante del Governo nella regione autonoma della Sardegna
e' delegato per un periodo di anni tre, a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del presente provvedimento, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e con le pro-
cedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
datato 10 giugno 1986 - in conformita' alla legislazione vigente - a:
   bandire   concorsi,  anche  a  livello  provinciale,  per  profili
professionali omogenei di qualifiche funzionali per i  posti  vacanti
negli   organici   degli  uffici  periferici  dei  Ministeri  ubicati
nell'isola;
   nominare le commissioni esaminatrici;
   approvare le singole graduatorie di merito;
   assegnare  i   vincitori   dei   concorsi   alle   amministrazioni
interessate.