Art. 2. Il rappresentante del Governo nella regione autonoma della Sardegna e', altresi', delegato per un periodo di anni tre ad autorizzare le assunzioni, in conformita' alla legislazione vigente, relative: ai vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente; ai vincitori di concorsi banditi dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per la copertura dei posti vacanti negli uffici periferici delle medesime situati in Sardegna; al personale, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per coprire le vacanze organiche nei vari profili di qualifiche funzionali delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.