Art. 2.
  Il rappresentante del Governo nella regione autonoma della Sardegna
e',  altresi',  delegato per un periodo di anni tre ad autorizzare le
assunzioni, in conformita' alla legislazione vigente, relative:
   ai vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente;
   ai vincitori di concorsi banditi dalle aziende ed  amministrazioni
dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo  per  la  copertura dei posti
vacanti negli uffici periferici delle medesime situati in Sardegna;
   al personale, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio  1987,
n.  56,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, per coprire le
vacanze organiche nei vari profili  di  qualifiche  funzionali  delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo per i quali
non  e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo.