Art. 3.
  Le  procedure  di  selezione  previste  dall'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
possono  svolgersi per profili omogenei comuni a piu' amministrazioni
ministeriali od aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo.