IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  il
quale  prevede  che  il  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
Ministro della sanita',  propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri   la   fissazione,   tra  l'altro,  dei  limiti  massimi  di
esposizione  per  inquinamenti   di   natura   fisica   relativamente
all'ambiente  esterno  ed  abitativo di cui all'art. 4 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1991 di modifica  del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  28  giugno  1986,  n. 339,
approvato con  decreto  interministeriale  21  marzo  1988,  n.  449,
recante   norme  tecniche  per  la  disciplina  della  costruzione  e
dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne; modifiche apportate
in relazione a possibili effetti sulla  salute  derivanti  dai  campi
elettromagnetici dagli stessi prodotti;
  Considerata la necessita' di fissare limiti per l'esposizione della
popolazione   ai   campi   elettrici   e   magnetici  generati  dagli
elettrodotti;
  Rilevata la necessita' ai sensi del citato art. 4  della  legge  23
dicembre  1978, n. 833, di assicurare condizioni e garanzie di salute
uniformi;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  Il  presente  decreto  fissa  i  limiti  massimi  di   esposizione,
relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e
magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz).
  Non  si  applica alle esposizioni professionali sul luogo di lavoro
ed alle esposizioni intenzionali di pazienti sottoposti a diagnosi  e
cure mediche.