Art. 3. M i s u r e Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui all'art. 1 dovranno essere effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti. Gli aggiornamenti eventualmente necessari circa i metodi e le condizioni di riferimento per le misure, nonche' gli standard per la strumentazione, saranno definiti, su proposta della commissione di cui al successivo art. 8, con decreto del Ministro dell'ambiente.