Art. 3.
                             M i s u r e
  Le misure dei  campi  elettrico  e  magnetico  di  cui  all'art.  1
dovranno   essere   effettuate   secondo   gli   specifici   standard
internazionali riconosciuti.
  Gli aggiornamenti eventualmente  necessari  circa  i  metodi  e  le
condizioni  di riferimento per le misure, nonche' gli standard per la
strumentazione, saranno definiti, su proposta  della  commissione  di
cui al successivo art. 8, con decreto del Ministro dell'ambiente.