Art. 4.
           Limiti di esposizione e criteri di applicazione
  Sono definiti i seguenti limiti:
   5 kV/m  e  0,1  mT,  rispettivamente  per  l'intensita'  di  campo
elettrico  e  di  induzione  magnetica,  in aree o ambienti in cui si
possa  ragionevolmente  attendere  che  individui  della  popolazione
trascorrano una parte significativa della giornata;
   10  kV/m  e  1  mT,  rispettivamente  per  l'intensita'  di  campo
elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia
ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
  I valori di  campo  elettrico  sono  riferiti  al  campo  elettrico
imperturbato,  intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in
un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.