Art. 4. Limiti di esposizione e criteri di applicazione Sono definiti i seguenti limiti: 5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata; 10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensita' di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno. I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.