Art. 5.
               Distanze di rispetto dagli elettrodotti
  Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132  kV,  220
kV  e  380  kV,  si  adottano,  rispetto  ai  fabbricati  adibiti  ad
abitazione o ad altra attivita'  che  comporta  tempi  di  permanenza
prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:
   linee a 132 kV (maggiore o uguale) 10 m
   linee a 220 kV (maggiore o uguale) 18 m
   linee a 380 kV (maggiore o uguale) 28 m
  Per  linee  a  tensione  nominale  diversa,  superiore  a  132 kV e
inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata  mediante
proporzione diretta da quelle sopra indicate.
  Per  linee  a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze
previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.
  Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV  le  distanze  di
rispetto  saranno  stabilite  dalla  commissione di cui al successivo
art. 8.
  La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o  da
una  sottostazione  elettrica  deve  essere uguale a quella prevista,
mediante i criteri sopra esposti, per la piu' alta  tra  le  tensioni
presenti nella cabina o sottostazione stessa.