Art. 5. Distanze di rispetto dagli elettrodotti Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attivita' che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea: linee a 132 kV (maggiore o uguale) 10 m linee a 220 kV (maggiore o uguale) 18 m linee a 380 kV (maggiore o uguale) 28 m Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate. Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991. Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8. La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la piu' alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.