Art. 7. Risanamenti Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno presentare al Ministero dell'ambiente una relazione contenente i criteri generali di intervento e i criteri di priorita' scelti, basati anche su parametri oggettivizzabili quali individui esposti per km, valori di dosi cumulative e simili. Nei successivi dodici mesi gli esercenti dovranno presentare i progetti delle tratte di elettrodotti interessate al risanamento. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i Ministeri dell'ambiente, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici dovranno definire un accordo procedimentale per la valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione cosi' come disciplinate dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175. Nel progetto di risanamento oltre agli interventi necessari va indicato il programma cronologico. I programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31 dicembre 2004.