Art. 7.
                             Risanamenti
  Nei  tratti  di  linee  elettriche  esistenti  dove  non  risultano
rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art.
5  dovranno  essere individuate azioni di risanamento. Entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli
elettrodotti  dovranno  presentare  al  Ministero  dell'ambiente  una
relazione  contenente i criteri generali di intervento e i criteri di
priorita' scelti, basati anche su  parametri  oggettivizzabili  quali
individui esposti per km, valori di dosi cumulative e simili.
  Nei  successivi  dodici  mesi  gli  esercenti dovranno presentare i
progetti delle tratte di  elettrodotti  interessate  al  risanamento.
Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione del presente decreto, i
Ministeri dell'ambiente, della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei lavori pubblici dovranno definire un accordo
procedimentale  per  la  valutazione   dei   suddetti   progetti   di
risanamento   ai   fini   del   rilascio  delle  autorizzazioni  alla
costruzione cosi' come disciplinate dal testo unico 11 dicembre 1933,
n. 1175.
  Nel progetto di risanamento  oltre  agli  interventi  necessari  va
indicato il programma cronologico.
  I  programmi  di  risanamento debbono essere completati entro il 31
dicembre 2004.