IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, che, con l'art. 11, comma 12, ha aggiunto all'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7-bis, in cui e' previsto che con decreti del Ministro delle finanze vengano indicati gli Stati o i territori esteri non appartenenti alla Comunita' economica europea, aventi un regime fiscale privilegiato; Atteso che, giusta quanto stabilito dal citato comma 7- bis dell'art. 76 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, deve essere considerato regime fiscale privilegiato quello dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle societa' indicate dall'articolo stesso ad imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura; Ritenuto che, ai fini di cui alla predetta normativa, debba essere presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sul reddito; Decreta: Art. 1. Le disposizioni di cui all'art. 76, commi 7- bis e 7-ter, e di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale modificato dall'art. 11, commi 12, 13 e 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano ai seguenti Paesi e territori esteri, aventi un regime fiscale privilegiato: Andorra, Anguilla (Isole Leeward), Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Barbuda (Isole Leeward), Bermuda, Gibuti, Grenada, Hong Kong, Isole del Canale (Guernsey, Jersey e Sark), Isole Cayman, Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, Macao, Nauru, Nevis (Isole Leeward), Oman, Saint Kitts (Isole Leeward), Seychelles, Vaunatu (Nuove Ebridi), Western Samoa.