Art. 3.
  Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Paesi
e territori esteri limitatamente ai soggetti  e  alle  attivita'  per
ciascuno di essi indicate:
   1)   Antigua  (Isole  Leeward),  con  riferimento  alle  "societa'
internazionali" ("international business  companies"),  esercenti  le
loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di
cui  all'"International  Business  Corporation  Act" (IBCA) n. 28 del
1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche'  con  riferimento
alle  societa' che producono prodotti autorizzati quali quelli di cui
alla  locale  legge  n.  18  del  1975  e  successive   modifiche   e
integrazioni;
   2)   Barbados,  con  riferimento  alle  "societa'  internazionali"
("international  companies"),  quali  quelle  costituite   ai   sensi
dell'"International  Business Corporation Act" del 22 dicembre 1987 e
successive modifiche e integrazioni,  nonche'  con  riferimento  alle
compagnie  di  assicurazioni  esercenti  attivita'  all'estero, quali
quelle di cui al "Companies Amendment  Act"  del  1986  e  successive
modifiche e integrazioni;
   3) Cipro, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono
da  fonti  estere, quali quelle disciplinate dalla locale legge n. 15
del 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
   4) Costa Rica,  con  riferimento  alle  societa'  i  cui  proventi
affluiscono  da  fonti  estere, nonche' con riferimento alle societa'
esercenti attivita' ad alta tecnologia;
   5)  Dominica,  con  riferimento  alle  "societa'   internazionali"
("international companies") esercenti attivita' all'estero;
   6)  Filippine,  con riferimento alle attivita' direzionali ("head-
quarters") delle societa' finanziarie multinazionali;
   7)  Giamaica,  con  riferimento  alle  "societa'   internazionali"
("international companies") esercenti l'attivita' all'estero;
   8)  Isole  Cook,  con  riferimento  alle "societa' internazionali"
("international companies");
   9)  Libano,  con  riferimento  alle  societa'   i   cui   proventi
affluiscono  da  fonti  estere,  quali quelle disciplinate dal locale
codice delle imposte sui redditi;
   10)  Liberia,  con  riferimento  alle  societa'  i  cui   proventi
affluiscono  da  fonti  estere,  quali quelle disciplinate dal locale
codice delle imposte sui redditi;
   11)  Malesia,  con  riferimento  alle  societa'  nazionali  i  cui
proventi affluiscono da fonti estere;
   12)   Malta,   con   riferimento  alle  societa'  i  cui  proventi
affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al  "Malta  Interna-
tional  Business  Activity  Act"  del  30  giugno  1989  e successive
modificazioni e integrazioni;
   13) Montserrat, con  riferimento  alle  "societa'  internazionali"
("international companies");
   14)   Panama,   con  riferimento  alle  societa'  i  cui  proventi
affluiscono da fonti estere;
   15) Portorico, con riferimento alle societa'  esercenti  attivita'
bancarie, quali quelle di cui all'"International Banking Centre Regu-
lation  Act"  n.  52  dell'11  agosto  1989  e successive modifiche e
integrazioni;
   16)  Saint  Lucia,  con riferimento alle "societa' internazionali"
("international companies") esercenti l'attivita' all'estero;
   17) Saint Vincent, con riferimento alle "societa'  internazionali"
("international companies") esercenti l'attivita' all'estero;
   18)  Singapore,  con  riferimento  alle  societa'  i  cui proventi
affluiscono da fonti estere;
   19) Svizzera, con riferimento  alle  societa'  non  soggette  alle
imposte   cantonali   e  municipali,  quali  le  "societa'  holding",
"ausiliarie" e di "domicilio";
   20) Uruguay, con riferimento  alle  societa'  esercenti  attivita'
bancarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 24 aprile 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA