Art. 3. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Paesi e territori esteri limitatamente ai soggetti e alle attivita' per ciascuno di essi indicate: 1) Antigua (Isole Leeward), con riferimento alle "societa' internazionali" ("international business companies"), esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'"International Business Corporation Act" (IBCA) n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 2) Barbados, con riferimento alle "societa' internazionali" ("international companies"), quali quelle costituite ai sensi dell'"International Business Corporation Act" del 22 dicembre 1987 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle compagnie di assicurazioni esercenti attivita' all'estero, quali quelle di cui al "Companies Amendment Act" del 1986 e successive modifiche e integrazioni; 3) Cipro, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dalla locale legge n. 15 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni; 4) Costa Rica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa' esercenti attivita' ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle "societa' internazionali" ("international companies") esercenti attivita' all'estero; 6) Filippine, con riferimento alle attivita' direzionali ("head- quarters") delle societa' finanziarie multinazionali; 7) Giamaica, con riferimento alle "societa' internazionali" ("international companies") esercenti l'attivita' all'estero; 8) Isole Cook, con riferimento alle "societa' internazionali" ("international companies"); 9) Libano, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dal locale codice delle imposte sui redditi; 10) Liberia, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dal locale codice delle imposte sui redditi; 11) Malesia, con riferimento alle societa' nazionali i cui proventi affluiscono da fonti estere; 12) Malta, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al "Malta Interna- tional Business Activity Act" del 30 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni; 13) Montserrat, con riferimento alle "societa' internazionali" ("international companies"); 14) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere; 15) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie, quali quelle di cui all'"International Banking Centre Regu- lation Act" n. 52 dell'11 agosto 1989 e successive modifiche e integrazioni; 16) Saint Lucia, con riferimento alle "societa' internazionali" ("international companies") esercenti l'attivita' all'estero; 17) Saint Vincent, con riferimento alle "societa' internazionali" ("international companies") esercenti l'attivita' all'estero; 18) Singapore, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere; 19) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le "societa' holding", "ausiliarie" e di "domicilio"; 20) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 24 aprile 1992 Il Ministro: FORMICA