Art. 2.
  Il commissario delegato deve effettuare le seguenti operazioni:
   trasferimento in siti di stoccaggio provvisorio e/o in impianti di
pretrattamento,  gia'  adeguatamente  attrezzati,  entro  il  termine
previsto  dall'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 418
citata in premessa tenendo conto delle  eventuali  proroghe  disposte
dallo  stesso  presidente,  di  tutti  i rifiuti trasportati via mare
dalla nave "Rosso" ed attualmente stoccati nell'area portuale  di  La
Spezia;
   smaltimento  definitivo,  entro  il  31  dicembre 1992, di tutti i
rifiuti sopra indicati.