Art. 2. Il commissario delegato deve effettuare le seguenti operazioni: trasferimento in siti di stoccaggio provvisorio e/o in impianti di pretrattamento, gia' adeguatamente attrezzati, entro il termine previsto dall'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 418 citata in premessa tenendo conto delle eventuali proroghe disposte dallo stesso presidente, di tutti i rifiuti trasportati via mare dalla nave "Rosso" ed attualmente stoccati nell'area portuale di La Spezia; smaltimento definitivo, entro il 31 dicembre 1992, di tutti i rifiuti sopra indicati.