Art. 3.
  Il commissario delegato  puo'  avvalersi,  con  il  consenso  delle
amministrazioni locali interessate, delle strutture realizzate per la
specifica   esigenza   e   prontamente   disponibili   nonche'  delle
professionalita' esistenti presso le regioni che hanno in  precedenza
provveduto  allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi
trasportati in Italia, via mare, da Paesi esteri.