Art. 3. Il commissario delegato puo' avvalersi, con il consenso delle amministrazioni locali interessate, delle strutture realizzate per la specifica esigenza e prontamente disponibili nonche' delle professionalita' esistenti presso le regioni che hanno in precedenza provveduto allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi trasportati in Italia, via mare, da Paesi esteri.