Art. 4.
  Alle spese necessarie per l'attuazione della presente ordinanza  si
provvede mediante trasferimento sulla contabilita' speciale intestata
al commissario delegato, a titolo di anticipazione, della somma di L.
7.500.000.000 a valere sul fondo della protezione civile integrato ai
sensi  degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30
dicembre  1991,  di  cui  non  oltre  lire  4,500  miliardi  per   il
soddisfacimento delle spese derivanti da rapporti debitori pregressi.
  Le  spese predette sono recuperate nei confronti dei produttori dei
rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni  dallo
Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti.
  Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad attingere
dalla  propria  disponibilita'  a  titolo  di anticipazione, le somme
previste per l'attuazione della presente ordinanza.