Art. 4. Alle spese necessarie per l'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante trasferimento sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, a titolo di anticipazione, della somma di L. 7.500.000.000 a valere sul fondo della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, di cui non oltre lire 4,500 miliardi per il soddisfacimento delle spese derivanti da rapporti debitori pregressi. Le spese predette sono recuperate nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad attingere dalla propria disponibilita' a titolo di anticipazione, le somme previste per l'attuazione della presente ordinanza.