IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1991 in merito alla trasformazione dei curricula didattici delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario dell'area agraria e veterinaria; Sentiti gli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali e dei veterinari; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alla tabella XXXI- ter del medesimo la tabella XXXI-quater, relativa ai corsi di diploma in: produzioni vegetali; gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; tecniche forestali; produzioni agrarie tropicali e subtropicali; tecnologie alimentari; produzioni animali; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i diplomi universitari in: produzioni vegetali; gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; tecniche forestali; produzioni agrarie tropicali e subtropicali; tecnologie alimentari; produzioni animali. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di agraria puo' rilasciare tutti i predetti diplomi universitari, e la facolta' di medicina veterinaria quello in "produzioni animali". Dopo la tabella XXXI- ter, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXXI-quater relativa ai predetti corsi di diploma universitario. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1992 Registro n. 6 Universita' e ricerca, foglio n. 209