Art. 7.
  1. La Banca d'Italia provvede a emanare le disposizioni applicative
del   presente   decreto,   dandone   comunicazione    al    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI