IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 relativo ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia- Austria; Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria e' stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuato dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio; Considerato necessario stabilire nuovi criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria, relativamente all'anno 10 giugno 1992-9 giugno 1993; Decreta: Art. 1. Alle imprese che nel periodo 10 giugno 1991-9 giugno 1992, hanno ottenuto autorizzazioni Italia-Austria e' assegnato come anticipo sul contingente 10 giugno 1992/9 giugno 1993, un numero di tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria, limitatamente al quadrimestre 10 giugno 1992-10 ottobre 1992, ridotto del 20% per azienda di trasporto rispetto al numero di viaggi regolarmente effettuato nel periodo di monitoraggio. Le modalita' di consegna di detti tagliandi saranno oggetto di apposita circolare.