Art. 2. Il rilascio dei tagliandi di prenotazione e la relativa assegnazione di autorizzazioni sia di destinazione che di transito di cui al precedente art. 1, e' adottato in via provvisoria in attesa di emanare le disposizioni per la distribuzione definitiva del contingente autorizzazioni Austria 10 giugno 1992-9 giugno 1993. Roma, 7 maggio 1992 Il Ministro: BERNINI