Art. 2.
  I  buoni  del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  5.000.000,
10.000.000,  50.000.000,  100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di
capitale nominale.
  Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono  essere
allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.
  In  dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di
scadenza 17 maggio 1992,  nonche'  di  quelle  di  sottoscrizione  da
effettuarsi  per  il  tramite  della  Direzione generale del Tesoro -
Servizio secondo, di  cui  al  successivo  art.  17,  possono  essere
rilasciati  titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila
o  multiplo  di  tale  cifra.  Al  fine  di  consentire   l'eventuale
tramutamento  al  portatore  di  tali  titoli nominativi, e' previsto
l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500
mila e 1 milione.
  Sui nuovi buoni al portatore e'  ammessa  la  riunione  a  semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di  taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
  I buoni nominativi  potranno,  su  domanda  degli  aventi  diritto,
essere  divisi  in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da
vincoli differenti, potranno essere riuniti al  nome  della  medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I  segni  caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.